04/02/2026 - AUDIZIONE DELLA PRESIDENTE ROMAGNOLI PRESSO LA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI IN MATERIA DI RIFORMA DELL’ORDINAMENTO
Nell’ambito dell’esame del disegno di legge C.2628 recante “Delega al Governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile”, la Presidente Raffaella Romagnoli è stata audita, su espresso invito, dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati il 04/02/2026. Di seguito il video dell'intervento:
Di seguito le tematiche toccate dalla Presidente Romagnoli nel corso dell'intervento alla Camera:
SUL SISTEMA ELETTORALE DEL CNDCEC
Mi sia consentita in via di premessa una riflessione di tipo strutturale attinente al sistema ordinistico italiano nel suo insieme, nel cui ambito si inquadra anche la professione regolamentata del Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e ciò al fine di focalizzare la ratio dell’attuale meccanismo elettorale degli organi di secondo livello delle professioni regolamentate tra cui il CNDCEC che, riteniamo non possa divenire di tipo diretto. L’ossatura normativa degli Ordini Professionali italiani si basa sul decreto legislativo luogotenenziale del 1944 n. 382, ancora vigente, il quale, nello sforzo operato per il superamento del centralismo delle corporazioni e il recupero della rappresentatività diffusa sul territorio in materia di professioni, ha riorganizzato il sistema ordinistico prevedendo organi di primo livello ovvero i consigli territoriali presenti, distribuiti sul territorio, suddivisi per aree geografiche ed eletti direttamente dagli iscritti, e organi unitari di secondo livello con funzioni di tipo generale, le c.d. commissioni centrali, oggi Consigli Nazionali i quali, dei consigli territoriali che li eleggono, sono la promanazione, e ciò sul presupposto cardine che laddove la tenuta dell’albo sia ad appannaggio e funzione primaria degli ordini locali (come accade nella pressoché totalità delle professioni, inclusa quella di commercialista) l’elezione del Nazionale debba essere indiretta. Trattasi come evidente di un principio che segue precise logiche giuridiche di tipo democratico il cui superamento necessiterebbe di una rivisitazione dell’intero impianto ordinistico italiano ovvero il passaggio ad albi unici nazionali tenuti in via centralizzata come accade oggi per i soli Notai e sempre in piena osservanza del decreto luogotenenziale citato che detta possibilità prevede, appunto, solo in presenza di albi tenuti a livello centralizzato. E’ quindi evidente che pensare ad una rivisitazione del sistema elettorale del Consiglio Nazionale dei soli Commercialisti, senza ancorarla ad una ratio giuridica specifica andando così ad operare una riorganizzazione degli albi e delle modalità di tenuta degli stessi e senza una puntuale armonizzazione con le professioni regolamentate in generale (in nessun altra ipotesi di riforma all’esame del parlamento oggi si leggono previsioni similari a quelle dei commercialisti), significherebbe innovare all’insegna di una asserita volontà di democraticità che in realtà determinerebbe solamente una incomprensibile mortificazione del sistema ordinistico dei commercialisti che diverrebbe così un ingiustificabile e ingestibile ibrido, foriero di determinare un grave cortocircuito funzionale all’insegna di una inspiegabile, quanto pericolosa, commistione di ruoli/competenze, con un inaccettabile potenziamento del ruolo del CN di cui gli ordini territoriali, oggi autonomi e indipendenti, rischierebbero di divenire mere succursali amministrative.
Ciò che invece riteniamo sarebbe una valida attività riformatrice del CN in ambito elettorale ed in senso democratico, parimenti a quanto oggi avviene per gli ordini locali, sarebbe la previsione dell’inserimento delle minoranze elettorali all’interno del CN (oggi non previste) e ciò per garantire il massimo pluralismo.
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Perché non si abusi del potere è necessario che il potere limiti se stesso. In questa ottica e rifacendomi ad altri interventi di colleghi che mi hanno preceduta, mi associo alla richiesta di inserire nella legge di riforma che verrà licenziata la previsione della approvazione del Bilancio del Consiglio Nazionale ad opera della assemblea dei presidenti. Trattasi di un atto, quello dell’approvazione del bilancio oggi escluso, ma di primaria importanza al fine dell’esercizio di un concreto e essenziale potere di controllo di tipo circolare E’ infatti evidente che, l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea comporti che vengano approvate anche previsioni programmatiche del Nazionale legate alle linee di spesa (inclusi i compensi per i Consiglieri Nazionali, oggi dagli stessi autodeterminati) - in grado di riverberarsi direttamente sulla entità della quota da porre a carico degli iscritti - che ovviamente, come per gli Ordini locali, dovrebbe essere prevista nella misura strettamente necessaria alla copertura delle spese di funzionamento.
ACCESSO DEI GIOVANI ALLA PROFESSIONE – TIROCINIO ED ESAME DI STATO E SPECIALIZZAZIONI
Non si concorda con la previsione della elisione del praticantato post laurea. Trattasi infatti di una fase fondamentale che rappresenta il vero e unico momento di raccordo tra ciò che si è imparato nel corso del periodo universitario e l’effettivo esercizio della professione sotto l’ala protettrice del dominus. Ciò che invece andrebbe rivisitato, a nostro sommesso avviso, sarebbe la natura abilitante dell’esame di stato così pensando ad un ritorno all’origine quando, al termine della pratica e con il superamento di siffatto esame, il giovane era realmente abilitato all’esercizio della professione in tutti gli ambiti della stessa. Oggi, invece, questo non avviene a causa dei numerosissimi sbarramenti sopravvenuti, determinati dal proliferare di una miriade di “sotto albi ed elenchi” che impongono corsi abilitanti o attività di praticantato aggiuntive, con necessità del superamento di ulteriori esami (come per diventare Revisori Legali e Delegati alle Vendite) ovvero la maturazione di anzianità di iscrizione (come per i Consulenti Tecnici d’Ufficio), avendo così reso obbligatoria una attività di specializzazione fattuale e capillare, senza però il conforto di alcuna esclusiva che, invece, nei mesi scorsi, sono state aggiuntivamente introdotte per altre professioni.



