![]() |
ODCECPUNTOCOMM | |
| Data di pubblicazione 20 novembre 2009 | ||
|
ODCEC Latina | Versione sperimentale |
| Hanno collaborato: Dott. Massimo Mastrogiacomo, Dott. Giuseppe Alpestri, Dott. Anna Carcuro, Dott. Romeo Emiliozzi, Dott. Gianluca Galatà, Dott. Emilio Gianfelice, Dott. Pierluigi Rosano, Dott. Augusto Tamburini, Dott. Ernesto Testa, Dott. Cesare Toselli, Dott. Carmine Ferrara, Dott. Lidano Lucidi. | ||
| I N D I C E |
| La valutazione equitativa, una singolare pronuncia della Corte di Cassazione |
| Autore: Dott. Gianluca Galatà |
| Pubblicato in data: 20 novembre 2009 |
Il settore del commercio dei rottami trova una propria specifica disciplina nell’art. 74, D.P.R. 633/72. Tale articolo è stato novellato, da ultimo, dall’art. 35, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, il quale ha radicalmente riformulato la disciplina in parola riconducendo le cessioni dei richiamati materiali di recupero da un regime, ai fini Iva, di sospensione dell’imposta all’alveo delle operazioni imponibili, seppur mediante il noto meccanismo del “reverse charge”. La vigente disciplina delle cessioni di rottami ferrosi e non ferrosi e di altri materiali di recupero, dell’art. 74, commi settimo ed ottavo, D.P.R. 633/72, trova applicazione sia alle cessioni dei beni in parola operate dagli operatori del settore, ovvero “raccoglitori e rivenditori” con o senza sede fissa, che da imprese diverse dai “raccoglitori e rivenditori”. |
Le cessioni nazionali dei suddetti beni, sono assoggettate ad Iva da parte del cessionario – soggetto passivo d’imposta, il quale, in sintesi, è tenuto a: – integrare la fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, richiamando l’art. 74, comma settimo od ottavo del D.P.R. n. 633/72 ed indicando l’aliquota Iva e la relativa imposta; – registrare la fattura così integrata nel registro delle fatture di vendita o dei corrispettivi, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; – registrare la medesima fattura nel registro degli acquisti ai fini della detrazione dell’imposta. Per questa registrazione la norma non indica un termine di registrazione, diverso da quello ordinario. Di contro, qualora il cessionario non sia un soggetto passivo ai fini Iva nel territorio dello Stato, ad esempio un privato o un soggetto estero non registrato ai fini Iva in Italia, il cedente dovrà addebitare l’Iva a |
titolo di rivalsa nei modi ordinari. La disciplina sopra riportata trova applicazione, per espressa disposizione normativa, anche alle cessioni dei “relativi lavori” dei materiali di recupero sopra indicati, intendendo per “relativi lavori” i manufatti considerati rottami, in quanto divenuti inutilizzabili in assoluto rispetto alla loro primitiva destinazione , ed ai beni sui quali siano state eseguite delle prestazioni idonee a favorirne l’utilizzazione, il trasporto o lo stoccaggio senza modificarne la natura, quali ad esempio le prestazioni di ripulitura, selezionamento e compattamento. [Per leggere l'intero articolo clicca qui] |
| L I N K S R A P I D I | ||
| TORNA ALLA HOME >>> | ||
| ARCHIVIO ARTICOLI >>> | ||
| COME FARE PER INVIARE UN ARTICOLO >>> | ||
| NOTE LEGALI >>> |
| ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LATINA |
| Via Pier Luigi Nervi n.56 sc.A int.2 (C.C. Le Torri) |
| Contatti: tel 0773 602667 - 0773 603269 fax 0773 602667 e-mail info@odceclatina.it |