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ODCECPUNTOCOMM | |
| Data di pubblicazione 20 novembre 2009 | ||
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ODCEC Latina | Versione sperimentale |
| Hanno collaborato: Dott. Massimo Mastrogiacomo, Dott. Giuseppe Alpestri, Dott. Anna Carcuro, Dott. Romeo Emiliozzi, Dott. Gianluca Galatà, Dott. Emilio Gianfelice, Dott. Pierluigi Rosano, Dott. Augusto Tamburini, Dott. Ernesto Testa, Dott. Cesare Toselli, Dott. Carmine Ferrara, Dott. Lidano Lucidi. | ||
| I N D I C E |
| La valutazione equitativa, una singolare pronuncia della Corte di Cassazione |
| Autore: Dott. Ernesto Testa |
| Pubblicato in data: 20 novembre 2009 |
La Corte di Cassazione con una singolare e interessante decisione si è espressa sulla valutazione equitativa dei giudici tributari. Con la Sentenza n. 19079 del 1 settembre 2009 resa nell’udienza del 2 luglio 2009, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di una contribuente di Napoli in riforma delle precedenti sentenze emanate dalle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale, affermando che i poteri del Giudice tributario sono limitati e senza poteri equitativi. In effetti, entrando nello specifico, la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della CTR della Campania, che in riforma della decisione dei giudici di primo grado, ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente contro accertamento IVA, IRPEF e IRAP, ed in particolare “ha ridotto del 20% i maggiori ricavi ed i maggiori corrispettivi accertati”. |
| L'articolo è presente anche nella sezione giurisprudenza tributaria al sito denaro.it | ||
| Il ricorso in Cassazione contiene sostanzialmente due motivi inerenti sia la motivazione che la violazione della norme laddove la Commissione d’appello si è limitata a ridurre del 20% i ricavi ed i corrispettivi con criterio equitativo. I Giudici della Cassazione hanno ritenuto fondati i motivi di reclamo innanzi tutto per la natura del processo tributario che non è annoverabile tra quelli di impugnazione-annullamento, ma tra i processi di impugnazione di merito; tale processo non difatti è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’Ufficio. Da questo discende che dove il Giudice Tributario ritiene invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. |
Il Giudice Tributario riconosciuta l’incongruenza dell’accertamento dell’Ufficio, non offre in sentenza difatti alcuna motivazione riguardo i criteri e le ragioni che lo inducono a ridurre del 20% i ricavi ed i corrispettivi accertati. L’Amministrazione finanziaria per ridurre il quantum accertato deve fornire un’adeguata motivazione sui criteri e sulle ragioni che giustificano una diversa determinazione delle somme dovute dal contribuente, e quindi - sempre - secondo la Cassazione “… va esclusa la sussistenza di qualsivoglia potere equitativo…”. Già nel 2000 la CTP di Verbania aveva stabilito che la controversia tributaria potesse essere decisa secondo equità anziché secondo diritto, così come avviene nel processo civile. A sostegno di questa tesi la Commissione richiamò nella motivazione della sentenza l’art. 1, co. 2 del D.L. 546/92 secondo cui i Giudici Tributari possono applicare anche la norma del Codice di procedura Civile. Il richiamo della norme del Codice di rito, però, può essere fatto solo se manca un’espressa disposizione nella normativa processuale tributaria e purchè le disposizioni richiamate non sono incompatibili con questa disciplina. Nel processo tributario invece, a differenza del processo civile, le parti non hanno la disponibilità del diritto di contesa. |
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