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ODCECPUNTOCOMM | |
| Data di pubblicazione 20 novembre 2009 | ||
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ODCEC Latina | Versione sperimentale |
| Hanno collaborato: Dott. Massimo Mastrogiacomo, Dott. Giuseppe Alpestri, Dott. Anna Carcuro, Dott. Romeo Emiliozzi, Dott. Gianluca Galatà, Dott. Emilio Gianfelice, Dott. Pierluigi Rosano, Dott. Augusto Tamburini, Dott. Ernesto Testa, Dott. Cesare Toselli, Dott. Carmine Ferrara, Dott. Lidano Lucidi. | ||
| I N D I C E |
| Studi di settore - sentenze della Commissione Tributaria di Latina |
| Autore: Dott. Cesare Toselli |
| Pubblicato in data: 20 novembre 2009 |
Il presente contributo, prendendo spunto da alcune sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Latina in tema di accertamento da studi di settore, vuole evidenziare i punti salienti di tali pronunce che, a parere di chi scrive, possono essere utili nella gestione del contraddittorio con l’Ufficio (prima dell’avviso di accertamento) e nell’eventuale successivo contenzioso con il medesimo innanzi ai giudici tributari. Grazie alla collaborazione del personale della Commissione Tributaria Provinciale si sono potute estrarre nove recentissime sentenze in materia di accertamento da studi di settore dalle quali, bisogna subito dire, sono emersi orientamenti diversi dei giudici tributari, sintomo di una non pacifica visione della fattispecie accertativa. Quale conferma delle ultime pronunce giurisprudenziali e delle circolari dell’Agenzia delle Entrate in materia, tutte le sentenze danno grande rilievo allo svolgimento del contraddittorio tra l’Ufficio ed il contribuente. |
| Per consultare i files richiamati nell'articolo clicca sul link relativo qui di seguito: C.T. 176/5 2009 - C.T. 114/5 2009 - C.T. 4/6 2009 - C.T. 16/6 2009 - C.T. 18/5 2009 - C.T. 80/5 2009 - C.T. 264/5 2009 - C.T. 216/5 2009 - C.T. 244/5 2009 - C.T. 176/5 2009 | ||
| E’ qui che il contribuente può (e deve, come meglio si dirà in seguito) offrire tutte le prove utili a contrastare la pretesa dell’Ufficio ed a sollevare le obiezioni che riterrà opportune. Con la sentenza n. 216/5/09 del 17/04/2009 – 5^ sezione, con una motivazione ricca di riferimenti normativi e giurisprudenziali, la Commissione ha accolto il ricorso di un contribuente avverso l’avviso di accertamento dell’Ufficio emesso in applicazione dell’articolo 62-sexies del D.L. 331/1993 convertito con modifiche nella L. 427/1993 (accertamento da studi di settore); si rimanda alla lettura della sentenza per una disamina della fattispecie. Quello che si vuole qui rilevare e che accomuna l’analisi svolta dai giudici tributari in altre due sentenze (sentenza n. 80/5/09 del 10/10/2008 – 5^ sezione e sentenza n. 264/5/09 del 09/06/2008 – 5^ sezione), riguarda la legittimità di tale tipologia di accertamento. Con le suddette sentenze, si è precisato come l’accertamento debba considerarsi legittimo “..laddove in presenza di una palese discordanza tra i ricavi dichiarati ed i ricavi riscontrati nel settore merceologico di appartenenza vengano dedotti elementi probatori tali da fare assurgere la natura indiziaria-statistica degli studi di settore al rango di presunzione iuris tantum a favore dell’A.F., con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.” |
Tali pronunce contestano il fatto che l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, sia (semplicemente) la conseguenza di una mancato adeguamento alle risultanze dello studio di settore applicato; l’Ufficio deve, diversamente, accertare che esistano gravi incongruenze, come sopra detto, e ciò anche nel rispetto dell’art. 53 della Costituzione, “..non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica.” Pertanto, rilevano le suddette pronunce, anche alla luce della Circolare n. 5/E del 2008, “..un avviso di accertamento che non prenda posizione sulle ragioni del contribuente, ma si limiti a richiamare lo studio di settore, è nullo per difetto di motivazione.” Differentemente, altre pronunce (sentenza n. 16/6/09 del 03/04/2009 – 6^ sezione e sentenza n. 4/6/09 del 03/04/2009 – 6^ sezione) hanno sostenuto la diversa tesi per cui l’Ufficio non deve fornire ulteriori motivazioni ricorrendo lo scostamento dai parametri fissati per lo studio di settore di appartenenza del contribuente: tale scostamento rappresenterebbe infatti una “..presunzione semplice, ma con requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dalla normativa ai fini dell’accertamento”. Tutto ciò fermo restando la prova contraria offerta dal contribuente. [Per leggere l'intero articolo clicca qui] |
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