- l’art. 2293 c.c. sancisce che la s.n.c. é regolata dalle norme del capo III dettate specificamente per la s.n.c. e, nel caso nel capo III non esistessero norme ad hoc, quelle del capo precedente “società semplici” capo II libro V. E’ prevista la redazione di un atto costitutivo che deve contenere precise indicazioni, la sua pubblicazione mediante deposito al registro delle imprese previa sottoscrizione autenticata da notaio o copia autentica se redatta per atto pubblico. Occorre precisare, a tal punto, che l’obbligo del deposito al registro delle imprese incombe al notaio in caso di atto pubblico (entro 30 giorni) o all’amministratore, nel caso di scrittura privata autenticata (con l’avvento della trasmissione telematica tale attività la svolge sempre il notaio o, per suo conto, una società di servizi). Infine (caso molto raro), in caso di inerzia dell’amministratore, compete ai soci. Nel caso di mancata registrazione nel registro delle imprese la normativa prevede una responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci e che i rapporti tra i soci ed i terzi nel caso sono regolati dalla normativa sulle società semplici.
Alla luce di quanto prima risulta evidente che esiste una tipologia di società, redatta per atto pubblico (s.n.c. o s.a.s.), temporaneamente irregolare perché non ancora iscritta nel registro delle imprese ed un altro tipo di società irregolare che é redatta per scrittura privata autenticata. Nel primo caso la irregolarità si riferisce al momentaneo omesso deposito ed é fisiologica in quanto dipendente dal notaio che ha trenta giorni di tempo per depositare l’atto, mentre nel secondo caso la irregolarità diventa volontaria trascorsi i 30 giorni senza che il deposito sia stato effettuato dall’amministratore ed in mancanza da uno dei soci.
La società irregolare si differenzia dalla società occulta e da quella apparente in quanto per la prima non esiste alcun atto scritto e la volontà dei soci é quella di avere rapporto con i terzi spendendo il nome di uno solo di essi ma per conto della società, in quella apparente tutti i soci operano con i terzi i quali si convincono dell’esistenza di un vincolo sociale fra gli stessi (rapporti esterni). [Per consultare l'intero articolo]
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