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  Data di pubblicazione 20 novembre 2009

 

ODCEC Latina Versione sperimentale
  Hanno collaborato: Dott. Massimo Mastrogiacomo, Dott. Giuseppe Alpestri, Dott. Anna Carcuro, Dott. Romeo Emiliozzi, Dott. Gianluca Galatà, Dott. Emilio Gianfelice, Dott. Pierluigi Rosano, Dott. Augusto Tamburini, Dott. Ernesto Testa, Dott. Cesare Toselli, Dott. Carmine Ferrara, Dott. Lidano Lucidi.
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I N D I C E
La prova dell'effettiva esistenza degli elementi essenziali del contratto di società
Autore: Dott. Carmine Ferrara
Pubblicato in data: 20 novembre 2009
ODCEC Latina

La sentenza della Corte di Cassazione (n. 1131 del 20 gennaio 2006 sez. v), innovatrice in ambito tributario, non ritiene necessaria la prova dell’effettiva esistenza degli elementi essenziali del contratto di società (conferimento, fondo comune, riparto degli utili), ma reputa sufficiente che l’apparenza di tali elementi si manifesti adeguatamente all’esterno (esteriorizzazione). Ciò anche nel caso di presunto rapporto societario fra padre e figlio dove la prova della esteriorizzazione dovrebbe essere molto più severa. Il giudice chiama in causa, per avvalorare la tesi, il dettato dell’art. 2727 c.c. asserendo che la conoscenza di fatti secondari fa dedurre l’esistenza del fatto principale ignorato. Ovviamente ricorrendone, nel caso, i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Questo orientamento sembra essere diventato costante.

     
  Racconto "Eccezioni processuali" di Guido Marcelli  
  La prova effettiva degli elementi essenziali nel contratto di società di Carmine Ferrara  
  La valutazione equitativa di Ernesto Testa  
  Nuova disciplina IRAP di Giuseppe Alpestri  
  IVA per cassa; disciplina ed esempi pratici di Anna Carcuro  
  Sentenze della Commissione di Latina sugli studi di settore di Cesare Toselli  
  Credito alle PMI alla luce dell’accordo del 3 agosto 2009 di Lidano Lucidi  
  Trattamento IVA applicabile alle lavorazioni dei rottami di Gianluca Galatà  
     
  Una sentenza innovatrice della Corte di Cassazione sugli elementi essenziali del contratto di società  
     
Prima di addentrarsi nell’esame della sentenza occorre fare una breve analisi della normativa civilistica e tributaria delle società di persone: - l’art. 2247 c.c. (società) richiede per l’esistenza di un rapporto societario: (1) il conferimento di beni o servizi; (2) l’esercizio congiunto o in comune dell’attività; (3) la divisione degli utili; - l’art. 2251 c.c. (società semplice) sancisce che il contratto delle società semplici non è soggetto a forme speciali tranne quelle richieste dalla natura dei beni e che la società semplice é sempre afferente ad attività non commerciali; - dall’art. 2251 all’art. 2290 c.c. vengono trattati: il contratto sociale, i conferimenti, l’amministrazione, il controllo dei soci, gli utili, i rapporti con i terzi, le responsabilità, le cause di scioglimento, la continuazione, la liquidazione e lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio; - l’art. 2291 (società in nome collettivo) sancisce che il contratto non può prevedere limitazioni di responsabilità da parte di alcuni soci, a differenza di quanto previsto per le società semplici, e che l’eventuale pattuizione contraria non ha effetto verso i terzi.

- l’art. 2293 c.c. sancisce che la s.n.c. é regolata dalle norme del capo III dettate specificamente per la s.n.c. e, nel caso nel capo III non esistessero norme ad hoc, quelle del capo precedente “società semplici” capo II libro V. E’ prevista la redazione di un atto costitutivo che deve contenere precise indicazioni, la sua pubblicazione mediante deposito al registro delle imprese previa sottoscrizione autenticata da notaio o copia autentica se redatta per atto pubblico. Occorre precisare, a tal punto, che l’obbligo del deposito al registro delle imprese incombe al notaio in caso di atto pubblico (entro 30 giorni) o all’amministratore, nel caso di scrittura privata autenticata (con l’avvento della trasmissione telematica tale attività la svolge sempre il notaio o, per suo conto, una società di servizi). Infine (caso molto raro), in caso di inerzia dell’amministratore, compete ai soci. Nel caso di mancata registrazione nel registro delle imprese la normativa prevede una responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci e che i rapporti tra i soci ed i terzi nel caso sono regolati dalla normativa sulle società semplici.
Alla luce di quanto prima risulta evidente che esiste una tipologia di società, redatta per atto pubblico (s.n.c. o s.a.s.), temporaneamente irregolare perché non ancora iscritta nel registro delle imprese ed un altro tipo di società irregolare che é redatta per scrittura privata autenticata. Nel primo caso la irregolarità si riferisce al momentaneo omesso deposito ed é fisiologica in quanto dipendente dal notaio che ha trenta giorni di tempo per depositare l’atto, mentre nel secondo caso la irregolarità diventa volontaria trascorsi i 30 giorni senza che il deposito sia stato effettuato dall’amministratore ed in mancanza da uno dei soci.
La società irregolare si differenzia dalla società occulta e da quella apparente in quanto per la prima non esiste alcun atto scritto e la volontà dei soci é quella di avere rapporto con i terzi spendendo il nome di uno solo di essi ma per conto della società, in quella apparente tutti i soci operano con i terzi i quali si convincono dell’esistenza di un vincolo sociale fra gli stessi (rapporti esterni). [Per consultare l'intero articolo]


     
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