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  Data di pubblicazione 20 novembre 2009

 

ODCEC Latina Versione sperimentale
  Hanno collaborato: Dott. Massimo Mastrogiacomo, Dott. Giuseppe Alpestri, Dott. Anna Carcuro, Dott. Romeo Emiliozzi, Dott. Gianluca Galatà, Dott. Emilio Gianfelice, Dott. Pierluigi Rosano, Dott. Augusto Tamburini, Dott. Ernesto Testa, Dott. Cesare Toselli, Dott. Carmine Ferrara, Dott. Lidano Lucidi.
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I N D I C E
L'IVA per cassa; disciplina ed esempi pratici
Autore: Dott. Anna Carcuro
Pubblicato in data: 20 novembre 2009
ODCEC Latina

Con il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, (cosiddetto decreto anticrisi) convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è estesa la possibilità, in via sperimentale e limitatamente agli anni 2009, 2010 e 2011, a più soggetti di optare per il sistema dell'IVA per cassa; infatti ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. 633/72, tale sistema è già previsto e applicato da una ampia gamma di soggetti come ad esempio da chi opera nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, previdenziali, camere di commercio, ecc. Il sistema dell'IVA per cassa comporta il versamento dell'imposta al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo, derogando quindi all'importante principio di competenza. L'opzione dell'IVA per cassa può essere esercitata in riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 28 aprile 2009, cioè dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto decreto attuativo.

     
  Racconto "Eccezioni processuali" di Guido Marcelli  
  La prova effettiva degli elementi essenziali nel contratto di società di Carmine Ferrara  
  La valutazione equitativa di Ernesto Testa  
  Nuova disciplina IRAP di Giuseppe Alpestri  
  IVA per cassa; disciplina ed esempi pratici di Anna Carcuro  
  Sentenze della Commissione di Latina sugli studi di settore di Cesare Toselli  
  Credito alle PMI alla luce dell’accordo del 3 agosto 2009 di Lidano Lucidi  
  Trattamento IVA applicabile alle lavorazioni dei rottami di Gianluca Galatà  
     
  Il cosiddetto decreto anticrisi stabilisce una misura che incide sulla liquidazione mensile e trimestrale dell'IVA  
     
Possono avvalersi di tale regime i soggetti che esercitano impresa, arte e professione che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che a loro volta esercitano impresa, arte o professione (art. 4 e 5 del D.P.R n. 633/1972); ciò significa che il regime in esame non può applicarsi se l'acquirente committente è un soggetto privato. Quindi per ipotesi se quest'ultimo è una persona fisica titolare di una ditta individuale o un lavoratore autonomo, l'opzione per il differimento dell'esigibilità dell'imposta da parte del cedente o committente può essere esercitata solo se l'acquisto avvenisse nell'ambito dell'impresa o della professione ed è da escludersi qualora esso possa configurarsi quale acquisto effettuato da consumatore privato. Il regime dell'IVA per cassa inoltre può essere esercitato anche dagli enti non commerciali, in riferimento però solo alle operazioni poste in essere nell'ambito dell'attività commerciale a supporto di quella istituzionale, così come chiarisce la C.M. n. 20/E del 30 aprile 2009.

Secondo requisito per poter accedere al regime dell'IVA per cassa riguarda il limite del volume d'affari del cedente o prestatore conseguito nell'anno solare precedente che non può superare € 200.000,00 (in caso di inizio attività il limite di € 200.000,00 fa riferimento al volume d'affari che si prevede di conseguire).

Il sistema dell'IVA per cassa è opzionale, nel senso che il soggetto passivo che risponde ai requisiti di cui sopra può scegliere con riguardo a ciascuna operazione se assoggettarla ad esigibilità immediata o differita; tale facoltà però trova un limite temporale in quanto l'articolo 7 del decreto attuativo stabilisce che “l'imposta diviene comunque esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione”, a prescindere dall'effettivo pagamento del corrispettivo, tranne però nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del suddetto termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi); in questi casi si ritiene che l'esigibilità dell'imposta rimane sospesa fino all'effettivo incasso del corrispettivo.

Per momento di effettuazione dell'operazione si intende, ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72, per i beni immobili la stipulazione dell'atto e per i beni mobili la consegna o spedizione; se però viene emessa fattura prima di tali eventi l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura (quindi in questo ultimo caso da tale momento decorre l'anno di riferimento per l'esigibilità dell'IVA).

Affinchè il cedente o committente possa beneficiare del sistema dell'IVA per cassa è necessario che vi sia apposita annotazione in fattura, specificando quindi che trattasi di “un'operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 7 del decreto legge n. 185 del 2008”. In mancanza di tale annotazione, l'imposta si considera esigibile secondo le regole ordinarie di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972. Il sistema dell'IVA per cassa logicamente investe anche il cessionario o committente in quanto la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati sorge al momento del pagamento del corrispettivo. [Per consultare l'intero articolo clicca qui]

     
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