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ODCECPUNTOCOMM | |
| Data di pubblicazione 31 marzo 2009 | ||
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ODCEC Latina | Versione sperimentale |
| Hanno collaborato: Dott. Massimo Mastrogiacomo, Dott. Giuseppe Alpestri, Dott. Anna Carcuro, Dott. Romeo Emiliozzi, Dott. Gianluca Galatà, Dott. Emilio Gianfelice, Dott. Pierluigi Rosano, Dott. Augusto Tamburini, Dott. Ernesto Testa, Dott. Cesare Toselli. | ||
| I N D I C E |
| L’istituto del trust: non solo segregazione del patrimonio. Obiettivi perseguibili e modalità organizzative |
| Autore: Dott. Romeo Emiliozzi |
| Pubblicato in data: 31 marzo 2009 |
| Il trust: caratteri generali. Per decenni il trust è stato considerato un istituto estraneo alla nostra cultura e alla nostra prassi giuridica, irrimediabilmente “segnato” dalle proprie origini anglosassoni e come tale arduo da comprendere e difficile da utilizzare. E tuttavia, negli ultimi anni, questo preziosissimo istituto dalle tradizioni medievali è divenuto argomento costante di studio e di confronto tra i giuristi italiani per approdare infine, più recentemente, al terreno della pratica. |
| "Il trust è un istituto di origine inglese che consente di regolare situazioni con meccanismi non previsti nel nostro ordinamento..." | ||
Il vocabolo “trust” ha almeno quattro significati:
Il diritto del trust per gli inglesi fa parte del diritto dei beni, e non di |
| La Convenzione dell’Aja, ne ha favorito l’approfon-dimento e negli ordinamenti si riconobbe l’assenza di succedanei competitivi dei trusts | ||
quello delle obbligazioni ed è molto diverso dal diritto romano della proprietà, in quanto non conosce il concetto del dominium. Il pensiero di proprietà nel diritto inglese non è infatti rivolto al bene in sé, ma ai diritti sul bene stesso. |
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| Cenni storici. Le origini del trust si collocano in tempi molto lontani, nella pratica dello “use”, addirittura prima della conquista
normanna del 1066. Già a quei tempi si poteva assistere a fenomeni che oggi qualificheremmo come trust antelitteram: sovente la terra veniva affidata ad un soggetto detentore, che la lavorava a beneficio di un terzo, allo scopo di raggiungere determinati obiettivi. Con tale meccanismo si intendeva aggirare le pesanti imposte feudali gravanti sulle successioni di immobili, oppure consentire a gruppi ecclesiastici che avevano fatto voto di povertà di detenere, sia pur indirettamente, la proprietà di beni immobili dai quali trarre i conseguenti benefici. |
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Ma il caso forse più appariscente di trust è legato alla vicenda delle crociate: talvolta l’uomo d’arme in partenza per la Terra Santa (disponente) trasferiva a un amico fidato (trustee) la sua proprietà, dando disposizioni per il caso in cui non fosse tornato e prevedendo invece di recuperare i beni se tutto fosse finito felicemente. |
| Il termine inglese trust (letteralmente, “affidamento” - “fiducia”) ricorda proprio il sentimento che sta alla base della relazione tra disponente e trustee. |
| Nell’epoca contemporanea l’istituto del trust ha acquistato nuova rilevanza in virtù prima dell’internaziona-lizzazione dei mercati ed ora della cosiddetta globalizzazione, che impone una inedita forma di “shopping del diritto” in cui ciascuno cerca e trova l’ordinamento che maggiormente incontra i propri interessi. |
| Tale prassi ha trovato il proprio riconoscimento già all’inizio degli anni |
'80 con la Convenzione di Roma: all’art. 3 si dispone che i cittadini di uno Stato possono adottare nei propri negozi il diritto di uno Stato estero, salvo i vincoli imposti da norme imperative interne. Un limite, quest’ultimo, che è stato esplicitamente superato in materia di trust dalla convenzione internazionale dell’Aja del 1985, che ha permesso ai cittadini di Paesi continentali di fruire del trust di impronta anglo-americana e che ora, anche grazie ad una giurisprudenza favorevole, sta fiorendo anche in Italia. Come si collocano le norme della Convenzione nel nostro ordinamento? La disciplina di riferimento è la L. 31/05/1995, n. 218, che stabilisce la prevalenza delle norme di diritto internazionale privato sulle norme di diritto interno, sia precedenti che successive. Le norme di diritto interno possono essere applicate solo se consentono di realizzare in modo più semplice ed immediato lo scopo contenuto nelle norme di diritto uniforme. |
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