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  Data di pubblicazione 31 marzo 2009

 

ODCEC Latina Versione sperimentale
  Hanno collaborato: Dott. Massimo Mastrogiacomo, Dott. Giuseppe Alpestri, Dott. Anna Carcuro, Dott. Romeo Emiliozzi, Dott. Gianluca Galatà, Dott. Emilio Gianfelice, Dott. Pierluigi Rosano, Dott. Augusto Tamburini, Dott. Ernesto Testa, Dott. Cesare Toselli.
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I N D I C E
L’istituto del trust: non solo segregazione del patrimonio. Obiettivi perseguibili e modalità organizzative
Autore: Dott. Romeo Emiliozzi
Pubblicato in data: 31 marzo 2009
ODCEC Latina
Il trust: caratteri generali. Per decenni il trust è stato considerato un istituto estraneo alla nostra cultura e alla nostra prassi giuridica, irrimediabilmente “segnato” dalle proprie origini anglosassoni e come tale arduo da comprendere e difficile da utilizzare. E tuttavia, negli ultimi anni, questo preziosissimo istituto dalle tradizioni medievali è divenuto argomento costante di studio e di confronto tra i giuristi italiani per approdare infine, più recentemente, al terreno della pratica.
     
  Racconto - "C'è stato un fallimento" di Guido Marcelli  
  Obblighi IVA del professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591-bis di Cesare Toselli  
  Il commercialista e l'evoluzione dei bisogni del cliente di Ernesto Testa  
  Bonus famiglia: disciplina, quesiti e casi pratici di Anna Carcuro  
  Comunicare l'azienda per reperire capitali utilizzando al meglio le informazioni di Emilio Gianfelice  
  Decreto “anticrisi”, rivalutazione degli immobili per i soggetti che non adottano gli IAS di Giuseppe Alpestri  
  Documenti probatori delle cessioni intracomunitarie di Gianluca Galatà  
  L’istituto del trust: non solo segregazione del patrimonio. Obiettivi e modalità organizzative di Romeo Emiliozzi  
  La presunzione di distribuzione di utili nelle società di capitali a ristretta base azionaria di Pierluigi Rosano  
     
     
     
     
  "Il trust è un istituto di origine inglese che consente di regolare situazioni con meccanismi non previsti nel nostro ordinamento..."  
     

Il vocabolo “trust” ha almeno quattro significati:

  • il rapporto tra disponente e trustee (“affidamento”);
  • il vincolo gravante il fondo in trust (“vincolo di destinazione”);
  • le obbligazioni del trustee di attuare il compito affidatogli e ciascuna di tali obbligazioni;
  • il complesso delle posizioni giuridiche nascenti dall’affidamento.

Il diritto del trust per gli inglesi fa parte del diritto dei beni, e non di

     
  La Convenzione dell’Aja, ne ha favorito l’approfon-dimento e negli ordinamenti si riconobbe l’assenza di succedanei competitivi dei trusts  
     

quello delle obbligazioni ed è molto diverso dal diritto romano della proprietà, in quanto non conosce il concetto del dominium. Il pensiero di proprietà nel diritto inglese non è infatti rivolto al bene in sé, ma ai diritti sul bene stesso.
Il trust non è una persona, ma una relazione giuridica fra persone riconosciuta dalla legge, che contempla doveri (duties) dovuti dal trustee al beneficiario.

 
Cenni storici. Le origini del trust si collocano in tempi molto lontani, nella pratica dello “use”, addirittura prima della conquista normanna del 1066.
Già a quei tempi si poteva assistere a fenomeni che oggi qualificheremmo come trust antelitteram: sovente la terra veniva affidata ad un soggetto detentore, che la lavorava  a beneficio di un terzo, allo scopo di raggiungere determinati obiettivi. Con tale meccanismo si intendeva aggirare le pesanti imposte feudali gravanti sulle successioni di immobili, oppure consentire a gruppi ecclesiastici che avevano fatto voto di povertà di detenere, sia pur indirettamente, la proprietà di beni immobili dai quali trarre i conseguenti benefici.

Ma il caso forse più appariscente di trust è legato alla vicenda delle crociate: talvolta l’uomo d’arme in partenza per la Terra Santa (disponente) trasferiva a un amico fidato (trustee) la sua proprietà, dando disposizioni per il caso in cui non fosse tornato e prevedendo invece di recuperare i beni se tutto fosse finito felicemente.

Il termine inglese trust (letteralmente, “affidamento” - “fiducia”) ricorda proprio il sentimento che sta alla base della relazione tra disponente e trustee.
Nell’epoca contemporanea l’istituto del trust ha acquistato nuova rilevanza in virtù prima dell’internaziona-lizzazione dei mercati ed ora della cosiddetta globalizzazione, che impone una inedita forma di “shopping del diritto” in cui ciascuno cerca e trova l’ordinamento che maggiormente incontra i propri interessi.
Tale prassi ha trovato il proprio riconoscimento già all’inizio degli anni

'80 con la Convenzione di Roma: all’art. 3  si dispone che i cittadini di uno Stato possono adottare nei propri negozi il diritto di uno Stato estero, salvo i vincoli imposti da norme imperative interne. Un limite, quest’ultimo, che è stato esplicitamente superato in materia di trust dalla convenzione internazionale dell’Aja del 1985, che ha permesso ai cittadini di Paesi continentali di fruire del trust di impronta anglo-americana e che ora, anche grazie ad una giurisprudenza favorevole, sta fiorendo anche in Italia.

Come si collocano le norme della Convenzione nel nostro ordinamento?

La disciplina di riferimento è la L. 31/05/1995, n. 218, che stabilisce la prevalenza delle norme di diritto internazionale privato sulle norme di diritto interno, sia precedenti che successive. Le norme di diritto interno possono essere applicate solo se consentono di realizzare in modo più semplice ed immediato lo scopo contenuto nelle norme di diritto uniforme.
Nell’interpretazione della Convenzione bisognerà tenere conto anche delle interpretazioni date dagli ordinamenti stranieri. Lo scopo è pertanto quello di dare un’interpretazione uniforme, da parte di tutti gli ordinamenti, delle norme di diritto internazionale privato.
La Convenzione dell’Aja è caratterizzata dall’essere a contenuto misto: analizza una parte dell’istituto  definendone carattere ed aspetti, e contemporaneamente si limita ad indicare i criteri di collegamento attraverso i quali individuare la disciplina applicabile.
Inoltre regola un istituto che per molti ordinamenti è sconosciuto, mentre usualmente le normative di diritto uniforme sono relative ad istituti ben conosciuti da tutti gli stati contraenti.
Nella Convenzione sono indicati gli effetti minimi che il riconoscimento del trust comporta.

La disciplina che la Convenzione intende dare al trust non è lasciata all’autonomia privata, ma vincola le parti all’inquadramento dell’istituto prescelto nell’ambito di un contesto giuridico indicato dalla Convenzione stessa. L’inquadramento dell’esercizio dell’autonomia privata deve avvenire nell’ambito di un ordinamento giuridico statale che riconosca l’istituto del trust. [per consultare l'intero articolo clicca qui]

 

 
     
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