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  Data di pubblicazione 31 marzo 2009

 

ODCEC Latina Versione sperimentale
  Hanno collaborato: Dott. Massimo Mastrogiacomo, Dott. Giuseppe Alpestri, Dott. Anna Carcuro, Dott. Romeo Emiliozzi, Dott. Gianluca Galatà, Dott. Emilio Gianfelice, Dott. Pierluigi Rosano, Dott. Augusto Tamburini, Dott. Ernesto Testa, Dott. Cesare Toselli.
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I N D I C E
La presunzione di distribuzione di utili nelle società di capitali a ristretta base azionaria
Autore: Dott. Pierluigi Rosano
Pubblicato in data: 31 marzo 2009
ODCEC Latina

Fattispecie

Sovente capita nella pratica professionale che l’Ufficio, a seguito di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società, proceda, contemporaneamente, alla rettifica del reddito in capo ai singoli soci che si vedono cosi recuperati a tassazione redditi di capitale in proporzione alla rispettiva percentuale di partecipazione al capitale della società
     
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  La presunzione di distribuzione di utili nelle società di capitali a ristretta base azionaria di Pierluigi Rosano  
     
     
     
     
  L'analisi di una fattispecie specifica che si verifica sovente a seguito di avviso di accertamento in capo a Soci di società di capitali  
     

Diversamente dalle società di persone infatti, per le società di capitali sussiste, ai fini tributari, una netta separazione tra le società e i singoli soci, di talché l’imputazione a questi ultimi dei redditi avviene dietro apposita delibera. Si è tuttavia stratificato negli anni un principio in Giurisprudenza, divenuto ius receptum, secondo il quale “gli utili extrabilancio della società di capitali a ristretta base azionaria o a base familiare si presumono distribuiti ai soci, salvo la loro prova contraria” (ex multis Cassazione sentenza n. 3896/2008, Cassazione sentenza n. 11724 del 18 maggio 2006).

     
  "La presunzione di distribuzione di utili ai soci rientra nell’alveo delle presunzioni semplici concetto mutuato dal legislatore fiscale dal codice civile..."  
     

In sostanza, pur non operando una presunzione legale, come nel caso delle società di persone, nelle società di capitali a ristretta base azionaria in tema di accertamento delle imposte sui redditi non può considerarsi illogica la presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, tenuto conto della complicità che normalmente accomuna compagini sociali ristrette (tra le altre Cassazione 29 gennaio 2008 n. 1906, Cassazione, sentenza 13485/2008).

L’origine della distribuzione di detti utili è rappresentata dall’esistenza delle registrazione di costi inesistenti ovvero di ricavi non contabilizzati.
Insegna la Suprema Corte che l’attribuibilità alla compagine sociale degli utili extrabilancio discende dallo scarso numero dei soci che “…si converte nel dato qualitativo della maggiore conoscibilità degli affari societari e nell’onere per il socio di conoscere tali affari.. “  (Cassazione sentenza n. 1906 del 29 gennaio 2008).
E la presunzione di distribuzione opera anche in fattispecie specularmene opposte.
Infatti, nella sentenza n. 24531 del 26 novembre 2007 i Giudici della Cassazione hanno ritenuto legittima la presunzione dell’amministrazione finanziaria in forza della quale le somme versate a titolo di aumento del capitale sociale erano utili occulti in precedenza percepiti dalla società e distribuiti, occultamente, ai soci.
E’ la “ristrettezza” della base societaria il cardine sul quale poggia la presunzione che origina la formazione di una volontà unica per la complicità che avvince un gruppo ristretto di soci.
Non esiste, è bene precisarlo, una definizione giuridica di società a ristretta base sociale, né di società a base familiare, pertanto la fattispecie andrà valutata caso per caso.

A titolo esemplificativo la Suprema Corte ha ritenuto sussistere tale fattispecie anche allorquando la società accertata, una cooperativa a r.l., era partecipata da una società di persone nella misura del 14,62 per cento.

Nella recente sentenza  della Suprema Corte n. 18640 dell’ 8 luglio 2008 si ritrova un elemento di novità.
La società accertata infatti, presentava un risultato di esercizio negativo che rimaneva tale anche a seguito delle rettifiche operate dall’Ufficio, che aveva accertato un maggior reddito.

La Suprema Corte ribadisce un consolidato orientamento (Cassazione n. 6780/2003) per il quale “.. in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione di eventuali utili extracontabili accertati ai soci”, fatta ovviamente salva la facoltà per il contribuente di offrire prova contraria;

tale principio, “in carenza di qualsivoglia convincete argomentazione contraria, deve essere confermato anche nell’ipotesi di una perdita contabile nonostante la considerazione di ricavi non contabilizzati atteso che per effetto della mancata loro inclusione nella contabilità sociale comunque i ricavi conseguiti da operazioni “in nero” non risultano né accantonati né reinvestiti e quindi, sono stati distratti dalla società per essere distribuiti ai soci .

Il risultato, “pur sempre negativo” del bilancio, riscontrato dal giudice del merito, infatti, non esclude il fatto oggettivo che i ricavi non contabilizzati, non entrati nelle casse sociali, sono stati distribuiti ai soci in quanto tali (uti soci) quindi senza nessun altro titolo giuridico che la qualità rivestita”.

Sulla Presunzione, il divieto di doppia presunzione.

La presunzione di distribuzione di utili ai soci rientra nell’alveo delle presunzioni semplici concetto mutuato dal legislatore fiscale dal codice civile che, all’articolo 2727 così recita “Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
E’ l’articolo 39 del D.P.R. 600/73 (per le imposte sui redditi) che consente ai fini delle imposte dirette, la possibilità di utilizzo delle presunzioni, possibilità peraltro prevista anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dagli articolo 54 e 55 del D.P.R. 633/72.

Infatti, verificata la sussistenza nelle scritture contabili del contribuente di specifici riscontri, l’Amministrazione finanziaria può desumere, sulla scorta di presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate. [per consultare l'intero articolo clicca qui]
     
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