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ODCECPUNTOCOMM | |
| Data di pubblicazione 31 marzo 2009 | ||
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ODCEC Latina | Versione sperimentale |
| Hanno collaborato: Dott. Massimo Mastrogiacomo, Dott. Giuseppe Alpestri, Dott. Anna Carcuro, Dott. Romeo Emiliozzi, Dott. Gianluca Galatà, Dott. Emilio Gianfelice, Dott. Pierluigi Rosano, Dott. Augusto Tamburini, Dott. Ernesto Testa, Dott. Cesare Toselli. | ||
| I N D I C E |
| La presunzione di distribuzione di utili nelle società di capitali a ristretta base azionaria |
| Autore: Dott. Pierluigi Rosano |
| Pubblicato in data: 31 marzo 2009 |
Fattispecie Sovente capita nella pratica professionale che l’Ufficio, a seguito di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società, proceda, contemporaneamente, alla rettifica del reddito in capo ai singoli soci che si vedono cosi recuperati a tassazione redditi di capitale in proporzione alla rispettiva percentuale di partecipazione al capitale della società |
| L'analisi di una fattispecie specifica che si verifica sovente a seguito di avviso di accertamento in capo a Soci di società di capitali | ||
Diversamente dalle società di persone infatti, per le società di capitali sussiste, ai fini tributari, una netta separazione tra le società e i singoli soci, di talché l’imputazione a questi ultimi dei redditi avviene dietro apposita delibera. Si è tuttavia stratificato negli anni un principio in Giurisprudenza, divenuto ius receptum, secondo il quale “gli utili extrabilancio della società di capitali a ristretta base azionaria o a base familiare si presumono distribuiti ai soci, salvo la loro prova contraria” (ex multis Cassazione sentenza n. 3896/2008, Cassazione sentenza n. 11724 del 18 maggio 2006). |
| "La presunzione di distribuzione di utili ai soci rientra nell’alveo delle presunzioni semplici concetto mutuato dal legislatore fiscale dal codice civile..." | ||
In sostanza, pur non operando una presunzione legale, come nel caso delle società di persone, nelle società di capitali a ristretta base azionaria in tema di accertamento delle imposte sui redditi non può considerarsi illogica la presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, tenuto conto della complicità che normalmente accomuna compagini sociali ristrette (tra le altre Cassazione 29 gennaio 2008 n. 1906, Cassazione, sentenza 13485/2008). L’origine della distribuzione di detti utili è rappresentata dall’esistenza delle registrazione di costi inesistenti ovvero di ricavi non contabilizzati. |
Nella recente sentenza della Suprema Corte n. 18640 dell’ 8 luglio 2008 si ritrova un elemento di novità. |
tale principio, “in carenza di qualsivoglia convincete argomentazione contraria, deve essere confermato anche nell’ipotesi di una perdita contabile nonostante la considerazione di ricavi non contabilizzati atteso che per effetto della mancata loro inclusione nella contabilità sociale comunque i ricavi conseguiti da operazioni “in nero” non risultano né accantonati né reinvestiti e quindi, sono stati distratti dalla società per essere distribuiti ai soci . Il risultato, “pur sempre negativo” del bilancio, riscontrato dal giudice del merito, infatti, non esclude il fatto oggettivo che i ricavi non contabilizzati, non entrati nelle casse sociali, sono stati distribuiti ai soci in quanto tali (uti soci) quindi senza nessun altro titolo giuridico che la qualità rivestita”. Sulla Presunzione, il divieto di doppia presunzione. La presunzione di distribuzione di utili ai soci rientra nell’alveo delle presunzioni semplici concetto mutuato dal legislatore fiscale dal codice civile che, all’articolo 2727 così recita “Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.” |
| L I N K S R A P I D I | ||
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