La Corte ha inoltre stabilito che in materia di:
- Buona fede del cedente nazionale. “L’art. 28 quater, parte A, lett. a), primo comma, Sesta Direttiva (…), va interpretato nel senso che osta a che le autorità competenti dello Stato membro di cessione obblighino un fornitore, che ha agito in buona fede e ha presentato prove giustificanti prima facie il suo diritto all’esenzione di una cessione intracomunitaria di beni, ad assolvere successivamente l’IVA su tali beni, quando tali prove essersi rivelano false senza che risulti tuttavia provata la partecipazione del fornitore medesimo alla frode fiscale, nella misura in cui ha adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere al fine di assicurarsi che la cessione intracomunitaria effettuata non lo conducesse a partecipare ad una frode siffatta”.
- Presentazione della dichiarazione relativa all’acquisto intracomunitario. “Il fatto che l’acquirente abbia presentato alle autorità tributarie dello Stato membro di destinazione una dichiarazione relativa all’acquisto intracomunitario, come quella della causa principale, può costituire una prova supplementare diretta a dimostrare che i beni hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro di cessione, ma non costituisce una prova determinante ai fini dell’esenzione dall’IVA di una cessione intracomunitaria”.
- Mancata produzione nei termini della prova della cessione. “L’art. 28 quater, punto A, lett. a), primo comma, Sesta Direttiva (…) deve essere interpretato nel senso che esso osta a che l’amministrazione tributaria di uno Stato membro rifiuti di esentare dall’imposta sul valore aggiunto una cessione intracomunitaria, che è effettivamente avvenuta, per la sola ragione che la prova di tale cessione non è stata prodotta nei termini. Nell’esaminare il diritto all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di una cessione di tal genere, il giudice del rinvio deve prendere in considerazione il fatto che il soggetto passivo ha in un primo momento consapevolmente occultato l’esistenza di una cessione intracomunitaria soltanto se esiste un rischio di perdite di entrate fiscali e se tale rischio non è stato completamente eliminato dal soggetto passivo”.
- Obblighi di informazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri.“L’art. 28 quater, parte A, lett.a), primo comma, Sesta direttiva, (…) concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette, dev’essere interpretato nel senso che le autorità tributarie dello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di beni nell’ambito di una cessione intracomunitaria non sono tenute a chiedere informazioni alle autorità dello Stato membro di destinazione invocato dal fornitore”. [per consultare l'intero articolo clicca qui]
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