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  Data di pubblicazione 31 marzo 2009

 

ODCEC Latina Versione sperimentale
  Hanno collaborato: Dott. Massimo Mastrogiacomo, Dott. Giuseppe Alpestri, Dott. Anna Carcuro, Dott. Romeo Emiliozzi, Dott. Gianluca Galatà, Dott. Emilio Gianfelice, Dott. Pierluigi Rosano, Dott. Augusto Tamburini, Dott. Ernesto Testa, Dott. Cesare Toselli.
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I N D I C E
Documenti probatori delle cessioni intracomunitarie
Autore: Dott. Gianluca Galatà
Pubblicato in data: 31 marzo 2009
ODCEC Latina

L’art. 41, lett. a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (nota 1), stabilisce che costituiscono cessioni non imponibili ai fini IVA le cessioni intracomunitarie di beni le quali presentano congiuntamente i seguenti presupposti:

  • Soggettivo: status di soggetto passivo di imposta ai fini IVA del cedente nazionale e del cessionario comunitario;
  • Oggettivo: l’operazione è a titolo oneroso, ha per oggetto un bene mobile materiale e comporta il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sul bene;
  • Territoriale: effettiva “movimentazione del bene”, con partenza dall’Italia ed arrivo in altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto;
     
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  "La documentazione probatoria che attesta l’uscita delle merci dall'Italia è stata oggetto di recenti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate"  
     
Qualora i predetti presupposti non ricorrano congiuntamente la cessione di beni è soggetta ad imposizione interna, secondo le regole del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nota 2). In particolare, tra tali presupposti assume particolare rilievo, per il cedente italiano, la prova dell’avvenuto trasferimento fisico dei beni presso l’acquirente comunitario. Tuttavia, a differenza delle operazioni di esportazione, nessuna disposizione normativa nazionale specifica le forme di prova idonee a dimostrare il trasporto o spedizione dei beni oggetto della cessione nel territorio di un altro Stato membro.

Anche la normativa comunitaria, in particolare l’art. 28 quater, parte A, lett. a), primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (nel seguito “Sesta Direttiva”) (nota 3), non specifica le modalità che consentono la dimostrazione in parola, di contro, rimanda agli Stati membri la corretta applicazione della esenzione dall’imposta e la prevenzione da ogni possibile frode, evasione ed abuso.

In merito, la Corte di Giustizia UE (nota 4)con tre distinte sentenze si è pronunciata (nota 5) in ordine alla verifica dell’esecuzione del trasporto intracomunitario di beni al fine della disapplicazione dell’imposta nello Stato di origine; in dettaglio:

Spedizione del bene. “Gli artt. 28 bis, n. 3, primo comma, e 28 quater, parte A, lett. a), primo comma, della Sesta Direttiva (…), devono essere interpretati, in considerazione del termine «spedito(i)» contenuto in tali due disposizioni, nel senso che l’acquisto intracomunitario di un bene viene effettuato e l’esenzione della cessione intracomunitaria diviene applicabile solo quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente e quando il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione”.
 

 

Ai fini della prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria e dell’uscita dei beni dal territorio dello Stato, la risoluzione n. 345 del 2007 ha indicato l’esibizione del documento di trasporto a titolo meramente esemplificativo.  
 

La Corte ha inoltre stabilito che in materia di:

  • Buona fede del cedente nazionale. “L’art. 28 quater, parte A, lett. a), primo comma, Sesta Direttiva (…), va interpretato nel senso che osta a che le autorità competenti dello Stato membro di cessione obblighino un fornitore, che ha agito in buona fede e ha presentato prove giustificanti prima facie il suo diritto all’esenzione di una cessione intracomunitaria di beni, ad assolvere successivamente l’IVA su tali beni, quando tali prove essersi rivelano false senza che risulti tuttavia provata la partecipazione del fornitore medesimo alla frode fiscale, nella misura in cui ha adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere al fine di assicurarsi che la cessione intracomunitaria effettuata non lo conducesse a partecipare ad una frode siffatta”.
  • Presentazione della dichiarazione relativa all’acquisto intracomunitario. “Il fatto che l’acquirente abbia presentato alle autorità tributarie dello Stato membro di destinazione una dichiarazione relativa all’acquisto intracomunitario, come quella della causa principale, può costituire una prova supplementare diretta a dimostrare che i beni hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro di cessione, ma non costituisce una prova determinante ai fini dell’esenzione dall’IVA di una cessione intracomunitaria”.
  • Mancata produzione nei termini della prova della cessione.L’art. 28 quater, punto A, lett. a), primo comma, Sesta Direttiva (…) deve essere interpretato nel senso che esso osta a che l’amministrazione tributaria di uno Stato membro rifiuti di esentare dall’imposta sul valore aggiunto una cessione intracomunitaria, che è effettivamente avvenuta, per la sola ragione che la prova di tale cessione non è stata prodotta nei termini. Nell’esaminare il diritto all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di una cessione di tal genere, il giudice del rinvio deve prendere in considerazione il fatto che il soggetto passivo ha in un primo momento consapevolmente occultato l’esistenza di una cessione intracomunitaria soltanto se esiste un rischio di perdite di entrate fiscali e se tale rischio non è stato completamente eliminato dal soggetto passivo”.
  • Obblighi di informazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri.“L’art. 28 quater, parte A, lett.a), primo comma, Sesta direttiva, (…) concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette, dev’essere interpretato nel senso che le autorità tributarie dello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di beni nell’ambito di una cessione intracomunitaria non sono tenute a chiedere informazioni alle autorità dello Stato membro di destinazione invocato dal fornitore”. [per consultare l'intero articolo clicca qui]
     
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