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  Data di pubblicazione 31 marzo 2009

 

ODCEC Latina Versione sperimentale
  Hanno collaborato: Dott. Massimo Mastrogiacomo, Dott. Giuseppe Alpestri, Dott. Anna Carcuro, Dott. Romeo Emiliozzi, Dott. Gianluca Galatà, Dott. Emilio Gianfelice, Dott. Pierluigi Rosano, Dott. Augusto Tamburini, Dott. Ernesto Testa, Dott. Cesare Toselli.
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I N D I C E
Decreto “anticrisi”. Rivalutazione degli immobili per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali
Autore: Dott. Giuseppe Alpestri
Pubblicato in data: 31 marzo 2009
ODCEC Latina

Con l’articolo 15, commi da 16 a 23, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. Decreto “anticrisi”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, viene riproposta la possibilità di rivalutare i beni immobili (terreni e fabbricati sia strumentali che non strumentali), riaprendo, di fatto, i termini della Legge 21 novembre 2000, n. 342, sebbene con un più limitato ambito oggettivo di applicazione.

     
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  "Novità rispetto al passato: possibilità di eseguire la rivalutazione anche solo in sede civilistica"  
     

A differenza delle precedenti "Leggi di rivalutazione", però, la norma in parola ha introdotto un elemento di novità, che consiste nella possibilità di eseguire la rivalutazione anche solo in sede civilistica, facendo così emergere – come espressamente evidenziato dalla relazione illustrativa – un maggior grado di patrimonializzazione dell’impresa.

In particolare, il comma 16 stabilisce che i soggetti indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (nota 1)

     
  "Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti con imposta sostitutiva al 3% per gli immobili ammortizzabili e all'1,5% per quelli non ammortizzabili"  
     
che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del proprio bilancio individuale, possono – anche in deroga all’art. 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia – rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio relativo all’esercizio 2007, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (nota 2).
Al riguardo, si precisa che la rivalutazione va eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello “in corso” al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto in esame, ossia il 29 novembre 2008. Si tratta, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, del bilancio dell’esercizio 2008. Ne consegue che potranno formare oggetto di rivalutazione solo gli immobili ancora posseduti alla data di chiusura del bilancio in cui la rivalutazione è eseguita (2008), a condizione che risultino iscritti ininterrottamente tra le immobilizzazioni materiali (almeno) sin bilancio relativo all’esercizio 2007.
Inoltre, la rivalutazione dovrà necessariamente riguardare tutti i beni appartenenti ad una stessa categoria omogenea, per i quali dovrà essere utilizzato un unico criterio di quantificazione del valore (nota 3), e dovrà essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Sul punto merita rilevare che, a differenza del passato, sono previste solamente due distinte categorie omogenee – come tali rivalutabili anche solo in alternativa tra loro – rappresentate dagli immobili ammortizzabili (vale a dire, segnatamente, gli immobili strumentali per natura e/o per destinazione) e gli immobili non ammortizzabili (ossia i terreni agricoli e gli immobili abitativi).

In base a quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la menzionata Circolare n. 57/2001, i requisiti di appartenenza degli immobili ad una stessa categoria omogenea devono essere valutati alla data di chiusura del bilancio in cui la rivalutazione è eseguita, ferma restando la loro ininterrotta collocazione tra le immobilizzazioni materiali dell’esercizio di riferimento (2007) e di quello di effettuazione della rivalutazione (2008). Nella Circolare n. 11/E del 2009 (nonché in occasione della menzionata teleconferenza con la stampa specializzata del 17 gennaio u.s.) l’Agenzia ha avuto modo di confermare tale impostazione anche in relazione alla nuova disciplina di rivalutazione.

Come le precedenti leggi di rivalutazione, la normativa in parola consente, in via facoltativa, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva che – per effetto della riduzione recata dall’art. 5 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 – è (ora) prevista nella misura del 3% per rivalutare gli immobili ammortizzabili e del 1,5% per rivalutare gli immobili non ammortizzabili (nota 4)

Tale imposta – da computarsi in diminuzione del saldo attivo di rivalutazione – dovrà essere versata (nota 5), a scelta del contribuente:

  • in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
  • in tre rate, di cui la prima da versare entro i termini di cui al punto precedente, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi d’imposta successivi. In tal caso, sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente al pagamento di ciascuna rata.
Nella Circolare n. 11/E del 2009 l’Agenzia ha evidenziato che – conformemente a quanto affermato nella Risoluzione n. 362/E del 2008 – l’esercizio dell’opzione per la rivalutazione (con riconoscimento anche fiscale) degli immobili deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva. Di conseguenza, l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento dell’imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione. Tale irregolarità, infatti, potrà (solo) formare oggetto di iscrizione a ruolo ai sensi del DPR 29 settembre 1973, n. 602, ferma restando, comunque, la possibilità per il contribuente di sanare la propria posizione, avvalendosi della disciplina del c.d. “ravvedimento operoso”, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997...[per consultare l'intero articolo clicca qui]

 

     
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