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ODCECPUNTOCOMM | |
| Data di pubblicazione 31 marzo 2009 | ||
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ODCEC Latina | Versione sperimentale |
| Hanno collaborato: Dott. Massimo Mastrogiacomo, Dott. Giuseppe Alpestri, Dott. Anna Carcuro, Dott. Romeo Emiliozzi, Dott. Gianluca Galatà, Dott. Emilio Gianfelice, Dott. Pierluigi Rosano, Dott. Augusto Tamburini, Dott. Ernesto Testa, Dott. Cesare Toselli. | ||
| I N D I C E |
| Bonus famiglia: disciplina, quesiti e casi pratici |
| Autore: Dott. Anna Carcuro |
| Pubblicato in data: 31 marzo 2009 |
L’art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, ha introdotto, per il solo anno 2009, un bonus straordinario in favore delle famiglie a basso reddito. Per la compilazione dei modelli di richiesta del bonus in questione ci si può rivolgere ai commercialisti, periti commerciali, consulenti del lavoro e ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e tali modelli possono essere presentati sia direttamente dal contribuente sia per il tramite dei suddetti soggetti intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, ai quali non spetta alcun compenso. |
| "Il bonus famiglia varia in funzione della composizione del nucleo familiare e del reddito complessivo dello stesso..." | ||
Requisiti - I richiedenti il bonus devono innanzitutto risiedere in Italia (per gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente invece non è richiesta la residenza nel territorio dello Stato, così come previsto ai fini della condizione di familiare “a carico” ai sensi dell’art. 12 del TUIR), e devono aver conseguito nel 2007 o in alternativa nel 2008 le seguenti categorie di reddito:
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| "Il reddito complessivo è dato dalla somma dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’art. 8 del TUIR di ciascun componente del nucleo" | ||
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- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro; - somme percepite in relazione ad altri rapporti di collaborazione riguardanti la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita; - le remunerazioni dei sacerdoti; - i compensi percepiti dalle persone impegnate in lavori socialmente utili; - gli assegni periodici corrisposti al coniuge, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria; |
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La condizione del possesso dei redditi sopra indicati si intende soddi-sfatta anche in presenza di redditi percepiti in sostituzione di questi, quale ad esempio l’indennità di disoccupazione o di mobilità corrisposta in supplenza del reddito di lavoro dipendente. L’assegnazione della somma avviene in relazione al numero di componenti appartenenti al nucleo familiare e al reddito complessivo da essi prodotto. |
Fanno parte del nucleo familiare: il richiedente; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se fiscalmente non a carico; i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati; ogni altra persona indicata nell’art. 433 del c.c. che conviva con il contribuente o che percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Si ricordi che per essere considerato a carico il familiare deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Ai fini del calcolo di tale ammontare, vanno computate, ai sensi dell’art. 12 del TUIR, anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica. Misura del beneficio - Il beneficio spettante è così strutturato:
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