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  Data di pubblicazione 31 marzo 2009

 

ODCEC Latina Versione sperimentale
  Hanno collaborato: Dott. Massimo Mastrogiacomo, Dott. Giuseppe Alpestri, Dott. Anna Carcuro, Dott. Romeo Emiliozzi, Dott. Gianluca Galatà, Dott. Emilio Gianfelice, Dott. Pierluigi Rosano, Dott. Augusto Tamburini, Dott. Ernesto Testa, Dott. Cesare Toselli.
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I N D I C E
Bonus famiglia: disciplina, quesiti e casi pratici
Autore: Dott. Anna Carcuro
Pubblicato in data: 31 marzo 2009
ODCEC Latina

L’art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, ha introdotto, per il solo anno 2009, un bonus straordinario in favore delle famiglie a basso reddito. Per la compilazione dei modelli di richiesta del bonus in questione ci si può rivolgere ai commercialisti, periti commerciali, consulenti del lavoro e ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e tali modelli possono essere presentati sia direttamente dal contribuente sia per il tramite dei suddetti soggetti intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, ai quali non spetta alcun compenso.

     
  Racconto - "C'è stato un fallimento" di Guido Marcelli  
  Obblighi IVA del professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591-bis di Cesare Toselli  
  Il commercialista e l'evoluzione dei bisogni del cliente di Ernesto Testa  
  Bonus famiglia: disciplina, quesiti e casi pratici di Anna Carcuro  
  Comunicare l'azienda per reperire capitali utilizzando al meglio le informazioni di Emilio Gianfelice  
  Decreto “anticrisi”, rivalutazione degli immobili per i soggetti che non adottano gli IAS di Giuseppe Alpestri  
  Documenti probatori delle cessioni intracomunitarie di Gianluca Galatà  
  L’istituto del trust: non solo segregazione del patrimonio. Obiettivi e modalità organizzative di Romeo Emiliozzi  
  La presunzione di distribuzione di utili nelle società di capitali a ristretta base azionaria di Pierluigi Rosano  
     
     
     
     
  "Il bonus famiglia varia in funzione della composizione del nucleo familiare e del reddito complessivo dello stesso..."  
     

Requisiti - I richiedenti il bonus devono innanzitutto risiedere in Italia (per gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente invece non è richiesta la residenza nel territorio dello Stato, così come previsto ai fini della condizione di familiare “a carico” ai sensi dell’art. 12 del TUIR), e devono aver conseguito nel 2007 o in alternativa nel 2008 le seguenti categorie di reddito:

  • lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del TUIR;
  • pensioni di ogni tipo e assegni equiparati (art. 49, comma 2, del TUIR);
  • taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, del TUIR, e più precisamente:
     
  "Il reddito complessivo è dato dalla somma dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’art. 8 del TUIR di ciascun componente del nucleo"  
     

 

-   compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro;
-   somme percepite in relazione ad altri rapporti di collaborazione riguardanti la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
-    le remunerazioni dei sacerdoti;
-    i compensi percepiti dalle persone impegnate in lavori socialmente utili;
-   gli assegni periodici corrisposti al coniuge, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
  • redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, del TUIR, derivanti da lavoro autonomo occasionale o da attività commerciali non esercitate abitualmente, solo però se svolti da soggetti a carico di chi richiede il bonus o del coniuge non a carico (il possesso degli stessi redditi da parte del richiedente esclude la fruizione del bonus);
  • fondiari di cui all’art. 25 del TUIR, ma soltanto se percepiti insieme agli altri redditi ammessi e, comunque, di importo non superiore a 2.500 €.

La condizione del possesso dei redditi sopra indicati si intende soddi-sfatta anche in presenza di redditi percepiti in sostituzione di questi, quale ad esempio l’indennità di disoccupazione o di mobilità corrisposta in supplenza del reddito di lavoro dipendente.

L’assegnazione della somma avviene in relazione al numero di componenti appartenenti al nucleo familiare e al reddito complessivo da essi prodotto.

Fanno parte del nucleo familiare: il richiedente; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se fiscalmente non a carico; i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati; ogni altra persona indicata nell’art. 433 del c.c. che conviva con il contribuente o che percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Si ricordi che per essere considerato a carico il familiare deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Ai fini del calcolo di tale ammontare, vanno computate, ai sensi dell’art. 12 del TUIR, anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Misura del beneficio - Il beneficio spettante è così strutturato:

  • 200 € per nucleo con unico componente ed esclusivamente reddito da pensione non superiore a 15.000 €;
  • 300 € per nucleo familiare di 2 persone e reddito non superiore a 17.000 €;
  • 450 € per nucleo familiare di 3 persone e reddito non superiore a 17.000 €;
  • 500 € per nucleo familiare di 4 persone e reddito non superiore a 20.000 €;
  • 600 € per nucleo familiare di 5 persone e reddito non superiore a 20.000 €;
  • 1000 € per nucleo familiare di oltre 5 persone e reddito non superiore a 20.000 €;
  • 1000 € per nucleo con familiari a carico portatori di handicap e reddito non superiore a 35.000 €.
Il contributo straordinario, corrisposto a un solo componente della famiglia, non deve essere calcolato né ai fini fiscali né a quelli previdenziali e assistenziali, compreso il computo che dà diritto alla “carta acquisti”(altro strumento di intervento per aiutare cittadini con basso reddito rivolto ai pensionati o ai genitori di bambini al di sotto dei tre anni); inoltre è importante sottolineare che qualora il reddito del richiedente sia pari a zero non gli è riconosciuto il diritto all’ottenimento del bonus... [per consultare l'intero articolo clicca qui]

 

     
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