Come si ricorderà, inoltre, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 6 del Decreto anticrisi, la cennata parziale deducibilità forfetaria dell’IRAP dalla base imponibile delle imposte sui redditi viene espressamente estesa – in via transitoria – anche ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008, mediante l’espletamento dell’apposita procedura di rimborso, di cui si dirà più avanti.
In particolare, con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione della nuova misura, l’Agenzia ha anzitutto specificato che la deduzione è fruibile dai seguenti soggetti:
- società di capitali ed enti commerciali (art. 5 del Decreto IRAP);
- società di persone e imprese individuali (art. 5-bis);
- banche e altri enti e società finanziarie (art. 6);
- imprese di assicurazione (art. 7);
- persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni (art. 8).
Al riguardo, tuttavia, nella Circolare viene precisato che possono comunque beneficiare della predetta deduzione anche i soggetti diversi da quelli sopraelencati, a condizione che gli stessi – per opzione o per regime naturale (con riferimento agli enti non commerciali limitatamente all’attività commerciale esercitata) – determinino la base imponibile IRAP in base ai criteri “ordinari” di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997.
Di conseguenza, anche i soggetti di cui agli artt. 9, 10 e 10-bis del Decreto IRAP potranno avvalersi della deduzione in parola nell’ipotesi in cui si trovino – per regime naturale o anche a seguito di opzione – a determinare in concreto la base imponibile IRAP con le stesse regole applicabili ai soggetti di cui al citato art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997.
Sempre con riguardo alla portata applicativa della nuova disciplina, l’Agenzia ha confermato che la deduzione forfetaria del 10% può essere fatta valere, in sede di determinazione del reddito, soltanto “a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano concorso spese per lavoro dipendente oppure interessi passivi non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP”, indipendentemente dall’ammontare effettivamente sostenuto per tali oneri.
Sul punto, la Circolare ha altresì chiarito che il sostenimento dei predetti oneri deve comunque rispondere a criteri di inerenza, ragionevolezza ed economicità e che, per i soggetti obbligati alla redazione del bilancio d’esercizio, i medesimi costi devono in ogni caso essere individuati secondo corretti principi contabili .
Tale precisazione si pone, evidentemente, nell’ottica di evitare possibili abusi, censurando tutte quelle operazioni che potrebbero essere attuate al solo fine di beneficiare della deduzione in commento, mediante l’indebita (o ingiustificata) imputazione nel conto economico di costi a titolo di interessi passivi o di lavoro dipendente anche di... [per consultare l'intero articolo clicca qui]
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