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  Data di pubblicazione 6 luglio 2009

 

ODCEC Latina Versione sperimentale
  Hanno collaborato: Dott. Massimo Mastrogiacomo, Dott. Giuseppe Alpestri, Dott. Anna Carcuro, Dott. Romeo Emiliozzi, Dott. Gianluca Galatà, Dott. Emilio Gianfelice, Dott. Pierluigi Rosano, Dott. Augusto Tamburini, Dott. Ernesto Testa, Dott. Cesare Toselli.
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I N D I C E
Parziale deducibilità forfetaria dell'IRAP ai fini delle imposte sui redditi
CIRCOLARE DELL’AGENZIA ENTRATE N. 16/E DEL 14 APRILE 2009
Autore: Dott. Giuseppe Alpestri
Pubblicato in data: 6 luglio 2009
ODCEC Latina

Con la Circolare n. 16/E del 14 aprile u.s. l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al nuovo regime di deducibilità parziale dal reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) dell’IRAP forfetariamente riferibile al costo del lavoro e agli interessi passivi, previsto dall’art. 6 del D.L n. 185/2008 (c.d. Decreto “anticrisi”), convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

     
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  Parziale deducibilità forfetaria dell'IRAP di Giuseppe Alpestri  
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  L'articolo commenta attentamente la Circolare dell’Agenzia Entrate n. 16/E del 14 aprile 2009  
     

Com’è noto, tale norma stabilisce che – a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 – è ammesso in deduzione, ai sensi dell’art. 99 del TUIR, un importo pari al 10% dell’IRAP, determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 446/1997, forfetariamente riferita all’imposta dovuta “sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis), 4-bis), 4-bis.1” del medesimo Decreto IRAP .

Come si ricorderà, inoltre, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 6 del Decreto anticrisi, la cennata parziale deducibilità forfetaria dell’IRAP dalla base imponibile delle imposte sui redditi viene espressamente estesa – in via transitoria – anche ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008, mediante l’espletamento dell’apposita procedura di rimborso, di cui si dirà più avanti.
In particolare, con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione della nuova misura, l’Agenzia ha anzitutto specificato che la deduzione è fruibile dai seguenti soggetti:
- società di capitali ed enti commerciali (art. 5 del Decreto IRAP);
- società di persone e imprese individuali (art. 5-bis);
- banche e altri enti e società finanziarie (art. 6);
- imprese di assicurazione (art. 7);
- persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni (art. 8).
Al riguardo, tuttavia, nella Circolare viene precisato che possono comunque beneficiare della predetta deduzione anche i soggetti diversi da quelli sopraelencati, a condizione che gli stessi – per opzione o per regime naturale (con riferimento agli enti non commerciali limitatamente all’attività commerciale esercitata) – determinino la base imponibile IRAP in base ai criteri “ordinari” di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997.
Di conseguenza, anche i soggetti di cui agli artt. 9, 10 e 10-bis del Decreto IRAP potranno avvalersi della deduzione in parola nell’ipotesi in cui si trovino – per regime naturale o anche a seguito di opzione – a determinare in concreto la base imponibile IRAP con le stesse regole applicabili ai soggetti di cui al citato art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997.
Sempre con riguardo alla portata applicativa della nuova disciplina, l’Agenzia ha confermato che la deduzione forfetaria del 10% può essere fatta valere, in sede di determinazione del reddito, soltanto “a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano concorso spese per lavoro dipendente oppure interessi passivi non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP”, indipendentemente dall’ammontare effettivamente sostenuto per tali oneri.
Sul punto, la Circolare ha altresì chiarito che il sostenimento dei predetti oneri deve comunque rispondere a criteri di inerenza, ragionevolezza ed economicità e che, per i soggetti obbligati alla redazione del bilancio d’esercizio, i medesimi costi devono in ogni caso essere individuati secondo corretti principi contabili .
Tale precisazione si pone, evidentemente, nell’ottica di evitare possibili abusi, censurando tutte quelle operazioni che potrebbero essere attuate al solo fine di beneficiare della deduzione in commento, mediante l’indebita (o ingiustificata) imputazione nel conto economico di costi a titolo di interessi passivi o di lavoro dipendente anche di... [per consultare l'intero articolo clicca qui]

 

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