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  Data di pubblicazione 6 luglio 2009

 

ODCEC Latina Versione sperimentale
  Hanno collaborato: Dott. Massimo Mastrogiacomo, Dott. Giuseppe Alpestri, Dott. Anna Carcuro, Dott. Romeo Emiliozzi, Dott. Gianluca Galatà, Dott. Emilio Gianfelice, Dott. Pierluigi Rosano, Dott. Augusto Tamburini, Dott. Ernesto Testa, Dott. Cesare Toselli.
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I N D I C E
MINI UNICO: informazioni generali e chiarimenti
Autore: Dott. Anna Carcuro
Pubblicato in data: 6 luglio 2009
ODCEC Latina

PREMESSA
Nel clima delle dichiarazioni dei redditi in cui in ci troviamo in questo periodo merita un’attenzione particolare l’introduzione del modello Unico “mini” 2009 che secondo le stime dell’Agenzia delle Entrate interesserà circa 4 milioni di contribuenti (3 milioni di lavoratori dipendenti e 1 milione di titolari di altri redditi).
Si tratta di un modello più semplificato del modello UNICO “ordinario”, a partire già dai dati anagrafici richiesti nella facciata di prima pagina che sono solo il nome, il cognome, il codice fiscale e il domicilio fiscale del contribuente.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Al Mini Unico possono accedere la seguente tipologia di contribuenti:
1.contribuenti non titolari di partita IVA;
2.contribuenti che non hanno variato il domicilio fiscale dal 1 novembre 2007 fino alla data di presentazione della dichiarazione;
3.contribuenti che hanno percepito uno o più dei seguenti redditi: (i) terreni e fabbricati; (ii) di lavoro dipendente o assimilati e di pensione; (iii) diversi, e precisamente redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
4.contribuenti che intendono fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro;
5.contribuenti che non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad esempio erede, tutore, ecc.);
6.contribuenti che non intendono indicare un domicilio per la notificazione degli atti diverso dalla residenza anagrafica;
7.contribuenti che non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa.

La differenza rispetto al modello 730 è che il mini Unico può essere usato dai contribuenti che non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare i rimborsi o le ritenute delle imposte (è il caso delle colf, badanti, baby sitter, giardinieri, autisti, ecc., cioè tutti quei lavoratori che sono alle dipendenze di cittadini privati che non sono tenuti ad effettuare le ritenute sulle retribuzioni pagate.).
Da sottolineare poi che nel Mini Unico 2009 sono accolte tutte le agevolazioni introdotte nel 2008; in particolare il nuovo modello presenta un apposito riquadro destinato alla richiesta del bonus straordinario per le famiglie a basso reddito con una specifica colonna nel prospetto familiari a carico nella quale indicare il reddito complessivo percepito da ciascun componente del nucleo familiare. Inoltre è possibile richiedere l’applicazione della tassazione con imposta sostitutiva del 10% alle prestazioni di lavoro straordinario e assimilate; e ancora si può sottoscrivere la destinazione dell’otto e del cinque per mille.

     
  Racconto "C'è stato un fallimento" di Guido Marcelli  
  Il Commercialista e l’evoluzione del panorama competitivo di Ernesto Testa  
  Parziale deducibilità forfetaria dell'IRAP di Giuseppe Alpestri  
  La base informativa per la stima del costo del capitale di Emilio Gianfelice  
  Mini Unico: informazioni generali e chiarimenti di Anna Carcuro  
     
     
     
     
  La presentazione del Mini Unico segue le stesse regole previste per l’Unico ordinario  
     

MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO
La presentazione del Mini Unico segue le stesse regole previste per l’Unico ordinario; essa deve
avvenire in via telematica attraverso il servizio Internet, oppure ci si può rivolgere ad un intermediario autorizzato alla trasmissione dei dati (professionisti, Caf, associazioni di categoria, ecc.) od anche mediante consegna ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate che poi provvederà all’invio telematico.

Anche per quanto riguarda i termini per l’invio vi è la coincidenza con il termine previsto per la presentazione dell’Unico ordinario che attualmente è prevista al 30 di settembre anziché al 31 luglio per opera del decreto “milleproroghe”.
L’unico caso in cui è possibile presentare il Mini Unico in versione cartacea consegnandolo ad un ufficio postale tra il 2 maggio ed il 30 giugno è per coloro che non possono presentare il 730 perché non hanno un sostituto d’imposta che possa provvedere ad effettuare le operazioni di conguaglio (è il caso dei lavoratori che sono alle dipendenze di cittadini privati indicati suinnanzi) ma è necessario che tali contribuenti posseggano solo tali redditi...[per consultare l'intero articolo clicca qui]

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