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ODCECPUNTOCOMM | |
| Data di pubblicazione 22 febbraio 2010 | ||
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ODCEC Latina | Versione sperimentale |
| Hanno collaborato: Dott. Massimo Mastrogiacomo, Dott. Giuseppe Alpestri, Dott. Anna Carcuro, Dott. Romeo Emiliozzi, Dott. Gianluca Galatà, Dott. Emilio Gianfelice, Dott. Pierluigi Rosano, Dott. Augusto Tamburini, Dott. Ernesto Testa, Dott. Cesare Toselli, Dott. Pasquale Carroccia, Dott. Fausto Patrignani | ||
| I N D I C E |
| ANALISI DI UNA RECENTE PRONUNCIA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI LATINA SUGLI STUDI DI SETTORE |
| Autore: Dott. Ernesto Testa |
| Pubblicato in data: 22 febbraio 2010 |
Sono sempre più frequenti le bocciature dei giudici tributari che annullano gli accertamenti degli Uffici basati sull’applicazione automatica degli Studi di Settore. Tale strumento di accertamento è inapplicabile a quelle attività che, per loro caratteristiche intrinseche e straordinarie, ne rende impossibile il controllo attraverso il confronto con situazioni standard, tipizzate nei cluster degli Studi di Settore. A stabilire questo principio con particolare chiarezza è la CTP di Latina – Sezione IV con due Sentenze emesse nello stesso giorno la n. 246/04/09 e 247/04/09 pronunciate il 12/5/2009 e depositate il 2/10/2008 che ha così accolto i ricorsi di due autotrasportatori. I contribuenti presentavano attività, situazioni aziendali e territoriali similari, e rientrano in quella tipologia comunemente definita anche “padroncini”, in quanto riconducibile ad un unico committente che, in pratica, assegna i trasporti attraverso ordini giornalieri, pagando sulla base di tariffe unilateralmente stabilite. L’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate di Formia ha notificato i due avvisi di accertamento per presunte omissioni di ricavi e reddito in relazione all’attività di autotrasporto merci per conto terzi, ed applicando in modo automatico gli studi di settore, ha elevato il reddito dichiarato di circa 30.000,00 Euro per l’anno 2003 in assenza di adeguamento al ricavo puntuale di riferimento secondo il calcolo del software GERICO. Contro l’accertamento, i contribuenti hanno presentato ricorso, lamentando il fatto che lo Studio di Settore assume da solo esclusivamente la connotazione tecnica di presunzione semplice e che, quindi, l’atto impositivo basato unicamente sulle sue risultanze fosse gravato da una carenza di prova e motivazione. Inoltre è stata data prova di ridotte dimensioni di mercato servito, limitata dotazione di beni strumentali e/o l’absolescenza dei beni medesimi, l’assenza di dipendenti, certificazioni mediche per problemi momentanei di salute, il cluster o gruppo del software GERICO non adeguato al tipo di attività, il contesto territoriale non sviluppato ed economicamente debole rispetto altre zone del territorio nazionale. I Giudici Tributari Pontini hanno accolto le considerazioni dei trasportatori: l’accertamento eseguito ai sensi dell’art. 39 non è applicabile ai casi di specie. Dall’accertamento, affermano i giudici, non risulta che i ricorrenti abbiano tenuto una contabilità irregolare o che abbia prodotto una dichiarazione con elementi inesatti o incompleti o falsi, per permettere all’Ufficio l’applicazione dell’art. 39 sopra richiamato. Insomma i soli Studi di Settore non costituiscono elemento sufficiente a motivare la rettifica della dichiarazione se non sono sopportati da riscontri. L’Ufficio invece di applicare pedissequamente gli Studi di Settore, - proseguono i giudici di Latina -, come se questo strumento potesse misurare con assoluta certezza le entrate del contribuente, può essere più utile per l’Ufficio un controllo analitico della contabilità relativa all’anno in cui le entrate dichiarate sono inferiori a quelle stimate dagli strumenti induttivi. Se dall’esame documentale emerge che il contribuente ha registrato e dichiarato correttamente sia i ricavi sia i costi, l’Ufficio può procedere all’archiviazione dell’invito al contraddittorio basato sugli Studi di Settore. Oltre all’esame documentale, gli Uffici possono anche controllare se il tenore di vita del contribuente è in linea con i redditi dichiarati. Ebbene, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina, nell’accogliere le tesi dei ricorrenti, ha dichiarato nulli gli accertamenti e conclude ritenendo le motivazioni addotte dall’Ufficio riguardo la mera applicazione del metodo degli Studi di Settore un configurarsi di indizio di sospetta evasione, ma tali indizi, in mancanza di altri sicuri e certi riscontri oggettivi, non possono da soli costituire prova sufficiente delle prestazioni in evasione d’imposta che l’organo accertatore intenderebbe attribuire alla ditta inquisita. |
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