![]() |
ODCECPUNTOCOMM | |
| Data di pubblicazione 22 febbraio 2010 | ||
|
ODCEC Latina | Versione sperimentale |
| Hanno collaborato: Dott. Massimo Mastrogiacomo, Dott. Giuseppe Alpestri, Dott. Anna Carcuro, Dott. Romeo Emiliozzi, Dott. Gianluca Galatà, Dott. Emilio Gianfelice, Dott. Pierluigi Rosano, Dott. Augusto Tamburini, Dott. Ernesto Testa, Dott. Cesare Toselli, Dott. Pasquale Carroccia, Dott. Fausto Patrignani | ||
| I N D I C E |
| D.P.R. 633/72 - RAPPORTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI IN SEGUITO ALLA RIFORMA DEL CODICE IVA |
| Autore: Dott. Pasquale Carroccia |
| Pubblicato in data: 22 febbraio 2010 |
INTRODUZIONE In seguito alla necessità di adeguare il nostro ordinamento giuridico alla direttiva comunitaria 2006/112, in vigore dal 1 gennaio 2007, il Governo Italiano sta revisionando il D.p.r. 633/72 con l’intento di apportare alcune modifiche al “Codice Iva” con efficacia dal 01/01/2010. L’intento della direttiva comunitaria è formare un mercato europeo unico senza differenze tra gli scambi nazionali e quelli intranazionali, ed è per questo che le novità più rilevanti sottoposte all’esame del Governo riguardano principalmente lo scambio di beni e le prestazioni di servizio internazionali. L’attenzione si sofferma in particolar modo sulle prestazioni di servizio il cui principio di assoggettabilità all’Iva viene completamente stravolto - salvo poche eccezioni. La prima novità introdotta dalla riforma è la distinzione tra il caso in cui la prestazione venga fatta ad un soggetto “non-IVA” (essenzialmente un consumatore privato) ed il caso in cui il servizio venga espletato per un soggetto passivo ai fini IVA (essenzialmente imprese, associazioni o enti con partita iva). Nel primo caso, indicato come B2C ovvero “business to consumer”, la riforma prevede che la prestazione sia ritenuta effettuata nel territorio del prestante il servizio (in linea con la vecchia disposizione del D.p.r. 633/723), mentre nel secondo caso, indicato come B2B ovvero “business to business”, la prestazione deve considerarsi effettuata nel luogo del committente (salvo casi particolari disposti dagli articoli 7-sexies e 7-septies D.p.r. 633/72). Traducendo questa nuova direttiva in termini di aliquote Iva applicabili sulle prestazioni di servizio, si può affermate che nel caso in cui il prestatore sia un’impresa estera e il beneficiario sia un privato italiano il regime iva è quello dello stato membro di appartenenza dell’impresa, mentre nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto operante all’interno dello Stato italiano, e quindi identificato da partita iva, l’aliquota da applicare è quella prevista nell’ordinamento italiano con il conseguente versamento dell’iva nelle casse dell’Erario. La riforma inoltre prevede che il pagamento dell’imposta sulle prestazioni di servizio sia effettuato non dall’impresa commissionaria (in quanto impresa estera), ma dall’impresa committente la quale ha l’obbligo di emettere autofattura ed applicare il meccanismo del reverse charge, così come disposto dal nuovo articolo 17 D.p.r. 633/72. Il reverse charge permette di evitare la nomina di un rappresentante nazionale che faccia da ponte tra il prestatore estero e il beneficiario, evitando l’emersione di nuove e molteplici partite iva per ogni singolo operatore estero. Considerando la portata delle novità suddette, è forse opportuno riesaminare il d.p.r. 633/72 per esporre in modo sintetico e schematico quanto in esso previsto nei diversi possibili casi di scambio sia nazionale che internazionale. La prima distinzione da farsi è tra scambio di beni e produzione di servizi. ....[Per leggere l'intero articolo clicca qui] |
| L I N K S R A P I D I | ||
| TORNA ALLA HOME >>> | ||
| ARCHIVIO ARTICOLI >>> | ||
| COME FARE PER INVIARE UN ARTICOLO >>> | ||
| NOTE LEGALI >>> |
| ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LATINA |
| Via Pier Luigi Nervi n.56 sc.A int.2 (C.C. Le Torri) |
| Contatti: tel 0773 602667 - 0773 603269 fax 0773 602667 e-mail info@odceclatina.it |